Normative alloggi privati

NEW! Novità fiscali per le locazioni brevi e la presunzione d’impresa, in vigore dal 1° gennaio 2026 

Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative alle novità fiscali per le locazioni brevi ed alla presunzione d’impresa, come richiamato dalla circolare del Servizio Turismo e Sport – Ufficio ricettività e professioni turistiche della Provincia Autonoma di Trento RFS039-04/02/2026-0101364, che si riporta:

“a seguito delle modifiche introdotte con legge 30 dicembre 2025, n. 199: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, l’art. 1, comma 595 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone che: “595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d’imposta relativo ((all’anno 2026)), è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di ((due appartamenti)) per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione“.

Ciò premesso, nel caso in cui il locatore da “non imprenditoriale” diventi locatore “imprenditoriale”, adempiuto agli obblighi correlati, è tenuto a:

  1. Aggiornare i propri dati nella Banca Dati provinciale DTU-Alloggi;
  2. Aggiornare anche in Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive BDSR CIN nella categoria B4 – Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale;
  3. Presentare al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA di “locazione breve/turistica a carattere imprenditoriale” per ciascun alloggio (da non confondere con i moduli Scia: Case e appartamenti per vacanza o Affittacamere);
  4. Esporre e indicare il nuovo CIN B4 su immobili e annunci.

Per supporto operativo e per attivare i passaggi il proprietario deve rivolgersi al Comune competente.

Si precisa a tal proposito che essendo la normativa di competenza esclusivamente statale, è necessario che ciascun locatore valuti singolarmente la propria posizione rispetto al caso concreto ed alla tipologia dei contratti di locazione che lo stesso stipula con gli ospitiavvalendosi di professionisti esperti della materia (commercialisti, CAF o direttamente rivolgendosi presso l’Agenzia delle Entrate), in quanto non rientra nelle competenze del Comune fornire interpretazioni della disciplina civilistica e fiscale dei contratti di locazione.

A livello provinciale sono presenti una serie di normative per gli alloggi turistici privati destinati all’affitto turistico. Di seguito cerchiamo di riepilogare per capitoli:
 

Censimento alloggi - Registrazione nel DTU (comunicazione alloggi per uso turistico)

Per poter affittare l’appartamento a scopo turistico servono:

Iscrizione obbligatoria al sistema provinciale DTU. La comunicazione si fa solitamente una volta sola, salvo relativi aggiornamenti dei dati.

Come fare la comunicazione: 

L’obbligatorietà è stabilita dell’articolo 37 bis della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e s.m. L’omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti dalla normativa comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

IMPORTANTE: 

E’ obbligatorio indicare i dati catastali e il codice fiscale del proprietario.
E’ obbligatorio indicare un indirizzo e-mail valido in quanto le comunicazioni dei vari Enti avvengono solo attraverso la posta elettronica.
Per maggiori dettagli ti consigliamo di visitare il sito Turismo della PAT 

                    

Imposta di soggiorno - Imposta fissa a Trentino Riscossioni        

L’art 26 della L.P. 12 agosto 2020, n. 8 ha abrogato l’art 16 bis e con decorrenza 01 gennaio 2021, l’imposta provinciale di soggiorno è disciplinata dall’art. 15 della Legge Provinciale 12 agosto 2020 n. 8 e regolamentata dal D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg. L’importo che il gestore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona a pernottamento. fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Dal 1 gennaio 2020 tutti coloro che concedono in locazione alloggi ad uso turistico sono tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno, anche chi offre un unico alloggio.

Il gestore dell'alloggio dovrà fare un’unica comunicazione delle presenze dell’anno concluso entro il 16 marzo successivo e riversare l’imposta incassata entro il 16 del mese successivo a quello di comunicazione. Maggior dettagli in http://www.trentinoriscossionispa.it 

        

Pubblica sicurezza - Trasmissione in via telematica delle generalità delle persone alloggiate

Per motivi di pubblica sicurezza è obbligatorio*: 

  • Scaricare il modulo per la domanda di attivazione dal sito della Questura di Trento  (copia disponibile anche in ApT)
  • Inviare il modulo compilato allegando copia del documento d’identità e copia dell’iscrizione al CAT al seguente indirizzo upgsp.tn@poliziadistato.it (oppure recarsi di persona alla Questura di Trento)
  • Telefonare in Questura (0461 899700 o 899701) per concordare il ritiro delle credenziali e le istruzioni per l’inserimento dei dati
  • La struttura ricettiva con le credenziali ricevute dalla Questura potrà procedere all’inserimento dei dati dell’alloggio sul sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/

La comunicazione delle persone alloggiate va effettuata entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite.

*Le leggi L.22.12.2011 n.214 e l’art. 109 del T.U.L.P.S hanno introdotto l’obbligo per tutti gli esercizi ricettivi, compresi gli appartamenti destinati all’affitto turistico, di comunicare in via telematica alla Questura le generalità delle persone alloggiate (è prevista sanzione penale nel caso di omessa denuncia).

Statistica - Comunicazione degli arrivi e delle presenze turistiche ai fini statistici

Per assolvere agli obblighi statistici è necessario:

  1. collegarsi al sistema di comunicazione degli arrivi e partenze turistiche per gli alloggi ad uso turistico della PAT “ISTAT ALLOGGI”: https://www.alloggituristici.provincia.tn.it/ mediante SPID
  2. in alto a destra selezionare nel menù servizi la voce "Dichiarazione ISTAT"
  3. si viene rimandati sul portale dove inserire la data di partenza e di arrivo, il numero di persone e la provenienza
    - nel menù HELP ed ai seguenti link, puoi trovare una semplice guida all'inserimento dei dati:
    - https://www.provincia.tn.it/Servizi/Comunicare-online-le-presenze-degli-ospiti-a-ISTAT-e-Pubblica-Sicurezza
    - https://www.provincia.tn.it/Servizi/Alloggi-privati-per-uso-turistico

In alternativa:

  1. Compilare il modello cartaceo C59, disponibile in APT o scaricabile on line dal sito provinciale, per ogni giornata in cui ci sono arrivi e/o partenze
  2. Inviare il modulo o consegnarlo a mano all’APT che provvederà all’inserimento on line dei dati 

Legge quadro turismo 17.05.1983 circolare Istat n.5 del 27.02.2012

BDSR e CIN

Successivamente è obbligatoria la registrazione alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili destinati a locazione breve o per finalità turistica (BDSR https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) mediante SPID o CIE, e le dichiarazioni sostitutive in materia di requisiti di sicurezza degli impianti, della presenza degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio per l’ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Il codice CIN deve essere esposto all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle disposizioni in materia di beni culturali, e indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

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